IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regio  decreto  19  luglio  1941,  n. 1198, e successive
modifiche;
  Vista  la  convenzione stipulata il 1› agosto 1984 fra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'  italiana
per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre  1974,  con  il  quale  e'
stato   determinato   il  contributo  di  impianto  per  collegamenti
telefonici fuori del perimetro abitato;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 793, e 22 marzo  1986,  n.  82,  concernenti  l'adeguamento  delle
tariffe telefoniche nazionali;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 settembre 1988 n. 484, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  15  novembre  1988,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico;
  Visto   il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990  concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
  Visti  i  provvedimenti  del  Comitato  interministeriale prezzi n.
24/1981  e  n.  11/1982  riguardanti   l'istituzione   della   "Cassa
conguaglio per il settore telefonico";
  Visto  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale prezzi n.
42/1990;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 1991;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete telefonica pubblica
commutata e' ammesso di norma per un periodo di durata non  inferiore
ad un anno.
  2.  Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti,
l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di
durata  inferiore  a  novanta  giorni  in occasione di fiere, mostre,
esposizioni, congressi, manifestazioni sportive,  per  le  necessita'
degli  organi  di  informazione  e  per  altre  esigenze  di pubblica
utilita'.